Art. 23
Diritto allo studio
1. Fermo restando quanto stabilito dagli artt. 18 e 19, Parte Generale – Sez. 3) del vigente CCNL, la Società, allo scopo di agevolare la crescita culturale dei propri collaboratori e favorire un processo di formazione professionale, mette a disposizione di ogni lavoratore iscritto a corsi di laurea universitari 32 ore di permessi retribuiti per anno solare non cumulabili.
2. Inoltre i lavoratori di cui al precedente comma potranno ottenere, una sola volta, un ulteriore permesso straordinario non retribuito sino a 4 giorni di calendario, fruibile in non più di due periodi.
3. Le richieste vanno presentate dagli interessati al proprio responsabile di Settore con almeno trenta giorni di anticipo.
4. In caso di contemporaneità di richieste da parte di più lavoratori, l’azienda terrà conto di quanto previsto al comma 3, art. 19, Parte Generale – Sez. 3) del CCNL vigente.
5. I lavoratori sono tenuti a produrre le certificazioni necessarie all’esercizio dei diritti previsti dal presente articolo.
Art. 24
Contributo testi scolastici
1. La Società, nell’intendimento di agevolare la formazione scolastica dei figli dei propri dipendenti, intende contribuire alle spese da loro sostenute per l’acquisto dei testi scolastici per i propri figli, riconoscendo i seguenti contributi:
2. Tali erogazioni saranno corrisposte anche ai lavoratori i cui figli studenti siano a carico del coniuge, a condizione che quest’ultimo non fruisca di analoghe agevolazioni.
3. Le suddette erogazioni sono previste per un numero di anni pari alla durata del corso legale degli studi. Esse vengono corrisposte entro il mese di dicembre di ogni anno per gli studenti di scuola media, ed entro il mese di giugno dell’anno successivo per gli studenti universitari subordinatamente alla presentazione da parte degli interessati della relativa certificazione attestante l’iscrizione.
Art. 25
Contributo alla frequenza di corsi di lingua inglese
1. La Società intende contribuire al miglioramento della conoscenza della lingua inglese dei propri dipendenti che, già fondamentale nelle attività tecnico-scientifiche, acquisisce crescente importanza nel contesto generale.
2. Per tale finalità viene riconosciuto un contributo pari al cinquanta per cento del costo dei corsi indetti da Istituti convenzionati con la Società medesima ai quali i dipendenti intendano partecipare, purché gli stessi siano tenuti fuori dall’orario di lavoro e la frequenza sia almeno pari al settantacinque per cento delle lezioni.
3. Il contributo societario ammonta fino ad un massimo di lire 500.000 annue per ogni dipendente iscritto.
Art. 26
Coperture assicurative non obbligatorie
1. Le coperture assicurative non obbligatorie attualmente in essere e contratte unilateralmente dalla Società in favore del proprio personale, avranno decorso naturale fino alla loro scadenza contrattuale. Tali scadenze sono previste per il 01.01.2001 per la Polizza n. 151924 stipulata con la Compagnia INA Assitalia - Sede di Trieste ed avente per oggetto la copertura assicurativa integrativa alle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale, e per il 31.12.2001 per la Polizze 35454544 e 35454545 stipulate con la Compagnia Assicurazioni Generali S.p.A. - Agenzia Centrale di Monfalcone aventi per oggetto la copertura assicurativa per invalidità o morte a seguito di infortuni professionali ed extra-professionali, rispettivamente a favore del personale dipendente direttivo e di quello non direttivo.
2. Prima di tali date le parti si incontreranno per verificare le condizioni per un loro eventuale mantenimento.
![]() |