Art. 23
Diritto allo studio
1. Fermi restando i contenuti dell'art. 30, Disciplina
Generale – Sezione Terza del vigente CCNL, a parziale modifica di quanto previsto
dall'art. 29, Disciplina Generale – Sezione Terza viene stabilito quanto segue:
La Società, allo scopo di agevolare la crescita culturale dei propri collaboratori e favorire un processo di formazione professionale, mette a disposizione di ogni lavoratore iscritto a corsi di laurea universitari 32 ore di permessi retribuiti per anno solare non cumulabili.
2. Inoltre i lavoratori di cui al precedente comma potranno ottenere, una sola volta, un ulteriore permesso straordinario non retribuito sino a 4 giorni di calendario, fruibile in non più di due periodi.
3. Le richieste vanno presentate dagli interessati al proprio responsabile di Settore con almeno trenta giorni di anticipo.
4. In caso di contemporaneità di richieste da parte di più lavoratori, l’azienda terrà conto di quanto previsto al comma 10, art. 29, Disciplina Generale – Sezione Terza del CCNL vigente.(accordo dd. 01/03/2000)
5. I lavoratori sono tenuti a produrre le certificazioni necessarie all’esercizio dei diritti previsti dal presente articolo.
Art. 24
Contributo testi scolastici
1. La Società, nell’intendimento di agevolare la formazione scolastica dei figli dei propri dipendenti, intende contribuire alle spese da loro sostenute per l’acquisto dei testi scolastici per i propri figli, riconoscendo i seguenti contributi:
(Rinnovo parte economica del C.I.A. accordo dd. 11/06/2001)
2. Tali erogazioni saranno corrisposte anche ai lavoratori i cui figli studenti siano a carico del coniuge, a condizione che quest’ultimo non fruisca di analoghe agevolazioni.
3. Le suddette erogazioni sono previste per un numero di anni pari alla durata del corso legale degli studi. Esse vengono corrisposte entro il mese di dicembre di ogni anno per gli studenti di scuola media, ed entro il mese di giugno dell’anno successivo per gli studenti universitari subordinatamente alla presentazione da parte degli interessati della relativa certificazione attestante l’iscrizione.
Art. 25
Contributo alla frequenza di corsi di lingua inglese
1. La Società intende contribuire al miglioramento della conoscenza della lingua inglese dei propri dipendenti che, già fondamentale nelle attività tecnico-scientifiche, acquisisce crescente importanza nel contesto generale.
2. Per tale finalità viene riconosciuto un contributo pari al cinquanta per cento del costo dei corsi indetti da Istituti convenzionati con la Società medesima ai quali i dipendenti intendano partecipare, purché gli stessi siano tenuti fuori dall’orario di lavoro e la frequenza sia almeno pari al settantacinque per cento delle lezioni.
3. Il contributo societario ammonta fino ad un massimo di lire 800.000 annue per ogni dipendente iscritto.(Rinnovo parte economica del C.I.A. accordo 11/06/2001)
Art. 26
Polizza Infortuni
1. La Società Sincrotrone Trieste S.C.p.A. garantisce al proprio personale a cui si applica il presente Contratto Integrativo Aziendale per il periodo di validità dello stesso una copertura assicurativa per infortuni professionali ed extraprofessionali con onere economico del premio di polizza previsto completamente a proprio carico. (Accordo 15/12/2003)
Art. 26 bis
Assistenza Sanitaria Integrativa
1. La Società Sincrotrone Trieste S.C.p.A. aderisce ad una Cassa per il periodo di vigenza del presente contratto che ha finalità di gestire e garantire senza fini di lucro forme di assistenza sanitaria integrativa a favore dei dipendenti e loro familiari.
Le modalità di adesione a tale Cassa avverranno sulla base delle Specifiche Disposizioni. (Accordo 15/12/2003)
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