Art. 21

Anticipazione sul Trattamento di Fine Rapporto

1. Requisiti di accesso. A parziale deroga di quanto disciplinato dall’art. 2120 del Codice civile, così come modificato dalla Legge 29 maggio 1982, n. 297, le parti concordano che gli anni di servizio presso la Società necessari per poter chiedere, in costanza di rapporto, l’anticipazione sul trattamento cui il dipendente avrebbe diritto nel caso di cessazione di rapporto, vengono ridotti a sette.

2. Ferme restando prioritarie le motivazioni giustificative la richiesta di anticipazione del T.F.R. indicate nel citato articolo del Codice civile, la Società potrà accogliere eventuali ulteriori richieste per le seguenti necessità:

  • spese di ristrutturazione, manutenzione ordinaria e/o straordinaria, arredamento per l’abitazione di proprietà del dipendente;
  • acquisto di mezzi di trasporto privato;
  • altre spese mediche di considerevole entità diverse da quanto stabilito dalla normativa in materia.

3. Le spese indicate dal comma precedente dovranno essere debitamente documentate.

 

Art. 22

Premio di Risultato

1. Le parti considerano fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi posti in premessa del presente Contratto Integrativo mantenere e, per quanto possibile, migliorare il rendimento ed i parametri forniti da Elettra. A questo scopo ritengono opportuno attivare aspetti di coinvolgimento e di partecipazione di tutti i dipendenti della Società ponendo quale indicatore di riferimento valutativo onnicomprensivo dell’attività della stessa, per la durata del presente Contratto Integrativo, la quantità del fascio di luce di sincrotrone,

2. Viene quindi istituito un "Premio di Risultato" collegato al raggiungimento di obiettivi predeterminati il cui valore è rapportato al livello di inquadramento posseduto da ciascun dipendente all’atto della sua erogazione. L’entità del Premio di Risultato, al raggiungimento o superamento dell’obiettivo massimo, è costituita dagli elementi indicati dalla seguente tabella:

 

CATEGORIA DI INQUADRAMENTO

ELEMENTI PREMIO

DI RISULTATO

IMPORTO FORFETARIO

AGGIUNTIVO

1a categoria

Minimo contrattuale mensile + indennità di contingenza

Lire 155.000

2a categoria

Minimo contrattuale mensile + indennità di contingenza

Lire 166.000

3a categoria

Minimo contrattuale mensile + indennità di contingenza

Lire 178.000

4a categoria

Minimo contrattuale mensile + indennità di contingenza

Lire 184.000

5a categoria

Minimo contrattuale mensile + indennità di contingenza

Lire 195.000

6a categoria

Minimo contrattuale mensile + indennità di contingenza

Lire 205.000

7a categoria

Minimo contrattuale mensile + indennità di contingenza

Lire 219.000

8a categoria

Minimo contrattuale mensile + indennità di contingenza + elemento retributivo

Lire 246.000

Quadri

Minimo contrattuale mensile + indennità di contingenza + indennità funzione

Lire 255.000

Gli importi indicati sono da ritenersi al lordo delle trattenute fiscali e previdenziali a carico del lavoratore.

3. Il Premio di Risultato sarà annualmente erogato sulla base del seguente parametro valutativo PR:

PR = Tm \ Tmst

nel quale:

  • Tm è l’effettivo tempo di fascio fornito agli utenti, misurato, per ciascun run, fra il momento in cui il fascio – stabile – viene consegnato all’energia voluta ed il momento in cui esso viene ucciso e perduto, ivi incluso il tempo di fascio non fornito agli utenti a seguito di eventi non riconducibili all’operato del personale;
  • Tmst ("user uptime") è il tempo di fascio agli utenti previsto dal calendario di macchina, al netto dei tempi medi stimati di preparazione macchina e di iniezione.

4. PRmin=0,900000 costituisce il raggiungimento dell’obiettivo minimo, PRmax=0,950000 costituisce il raggiungimento dell’obiettivo massimo.

5. Ai fini del calcolo del parametro PR, la Società comunicherà annualmente, nel corso di apposito incontro da tenersi tra le parti entro il mese di dicembre, il valore di Tmst. Qualora tale valore registri uno scostamento del 5% rispetto a quello dell’anno precedente, le parti ridefiniranno i valori di PRmin e PRmax indicati al comma precedente.

6. Al raggiungimento o superamento del valore massimo del parametro PR (PRmax=0,950000), la Società corrisponderà al personale di cui al successivo comma 14, il Premio di Risultato determinato secondo quanto stabilito nel precedente comma 2, e con le modalità di cui ai successivi commi 14 e 15.

7. Al raggiungimento del valore minimo del parametro PR (PRmin=0,900000), sarà corrisposto un importo pari all’85% del Premio di Risultato di cui al comma precedente.

8. Nel caso in cui PR risulti compreso tra 0,900000 e 0,950000, il Premio di Risultato sarà proporzionalmente riconosciuto secondo i parametri indicati nella tabella dell’allegato n. 6.

9. Al mancato raggiungimento del valore minimo del parametro PRmin non sarà corrisposto alcun premio di risultato.

10. Con riferimento ai commi precedenti ed ai fini della corresponsione del Premio di Risultato per l’anno 1997, le parti convengono per l’anno medesimo PR = 0,931250.

11. Con riferimento a quanto previsto al comma 5, ai fini della corresponsione del premio di risultato, la Società comunica che per l’anno 1998 il valore di Tmst è pari a 5.146.

12. Verifica e monitoraggio. La Società comunicherà alle Rappresentanze Sindacali Unitarie aziendali, entro il mese di aprile successivo all’anno di competenza, i valori registrati di Tm ed il conseguente risultato di PR.

Le parti concordano altresì di verificare con frequenza semestrale l’andamento del parametri posti a base del premio.

Qualora l’attività delle macchine risulti particolarmente anomala, a seguito di eventi non riconducibili all’operato del personale, e tale da modificare i valori stimati dei parametri PRmin e PRmax, questi saranno rivisti ed eventualmente ridefiniti in un apposito incontro tra la Società e le Rappresentanze Sindacali Unitarie aziendali.

13. Personale cui si corrisponde il Premio di risultato. Il Premio di Risultato viene erogato a tutti i dipendenti subordinati della Società, con l’esclusione del personale di qualifica dirigente, in organico alla data di erogazione dello stesso.

14. Periodo di lavoro. Si concorda che le modalità di corresponsione del Premio di Risultato debbano tenere conto del periodo di lavoro, inteso come durata del rapporto di lavoro espressa in dodicesimi di anno, considerando le frazioni di mese superiori ai quindici giorni quali mesi interi.

Al personale il cui rapporto di lavoro sia iniziato, cessato o abbia subito un’interruzione nel corso dell’anno cui si riferiscono i parametri valutativi, il Premio di Risultato verrà pagato in quota proporzionale purché la presenza sia uguale o superiore a 6 mesi di lavoro in azienda. Analogo criterio varrà per i dipendenti subordinati con contratto a tempo determinato.

15. Al momento dell’erogazione del premio verranno analizzati gli scostamenti tra la percentuale di assenza individuale e la percentuale media della società al netto di eventuali infortuni sul lavoro, malattie professionali, astensioni obbligatorie per maternità e ricoveri ospedalieri.

Nel caso di anomale situazioni di scostamento (superiori al 50% del valore medio) non si procederà alla erogazione del premio. In tale evenienza verrà data informazione alle Rappresentanze Sindacali Unitarie aziendali.

16. Le parti riconoscono di aver dato applicazione a quanto indicato nelle Norme Generali e nell’art. 9, Parte Generale – Sez. 3) del vigente CCNL con specifico riferimento a:

  • variabilità del premio e sua correlazione con gli obiettivi concordati;
  • il premio non è utile ai fini del calcolo del T.F.R. e non avrà incidenza sugli altri istituti contrattuali avendone le parti tenuto conto nella sua determinazione;
  • il premio sarà erogato, ove spettante, con la retribuzione del mese di giugno.

DICHIARAZIONE DELLE PARTI

Le parti concordano che, ai fini del computo di quanto previsto nel comma 14 del presente articolo, i periodi di aspettativa, di astensione facoltativa e le assenze ingiustificate non sono da considerarsi presenza in azienda.

DICHIARAZIONE DELLE PARTI

Le parti concordano che quanto disciplinato dal comma 15 del presente articolo troverà applicazione dal premio di risultato riferito all’esercizio 1999.

Nel corso del secondo semestre del 1999, la Società comunicherà alle Rappresentanze Sindacali Unitarie il valore medio delle assenze individuali fatto registrare nel primo semestre dello stesso anno.

Successivamente la Società comunicherà alle Rappresentanze medesime il valore relativo all’anno precedente contestualmente all’informazione di cui al comma 12 del presente articolo.

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