Art. 21
Anticipazione sul Trattamento di Fine Rapporto
1. Requisiti di accesso. A parziale deroga di quanto disciplinato dall’art. 2120 del Codice civile, così come modificato dalla Legge 29 maggio 1982, n. 297, le parti concordano che gli anni di servizio presso la Società necessari per poter chiedere, in costanza di rapporto, l’anticipazione sul trattamento cui il dipendente avrebbe diritto nel caso di cessazione di rapporto, vengono ridotti a sette.
2. Fermo restando il computo degli aventi titolo di cui al punto 1, l'anticipazione del T.F.R. sarà riconosciuta avendo a riferimento le seguenti motivazioni:
3. Le spese indicate dal comma precedente dovranno essere debitamente documentate.
Art. 22
Premio di risultato
1. Le parti convengono di istituire un Premio di Risultato correlato sia al rendimento ed ai parametri forniti dalle macchine acceleratrici di Elettra (componente denominata "Premio di Funzionamento Macchine Acceleratrici"), sia al tasso di partecipazione alle attività del Laboratorio (componente denominata "Premio di Partecipazione").
2. Il Premio di Risultato, al raggiungimento dei rispettivi obiettivi massimi, è costituito dalla somma dei valori indicati nella seguente tabella:
ENTITA’ PREMIO DI RISULTATO (Tabella A)
CATEGORIA DI INQUADRAMENTO |
PREMIO DI FUNZIONAMENTO |
PREMIO DI PARTECIPAZIONE |
1a categoria |
Lit.1.327.000= (euro 685,34=) |
Lit.884.000= (euro 456,55=) |
2a categoria |
Lit.1.427.000= (euro 736,98=) |
Lit.951.000= (euro 491,15=) |
3a categoria |
Lit.1.535.000= (euro 792,76=) |
Lit.1.023.000= (euro 528,33=) |
4a categoria |
Lit.1.589.000= (euro 820,65=) |
Lit.1.060.000= (euro 547,44=) |
5a categoria |
Lit.1.682.000= (euro 868,68) |
Lit.1.122.000= (euro 579,46=) |
5a categoria superiore |
Lit.1.772.000= (euro 915,16=) |
Lit.1.181.000= (euro 609,94=) |
6a categoria |
Lit.1.897.000= (euro 979,72=) |
Lit.1.265.000= (euro 653,32=) |
7a categoria |
Lit.2.131.000= (euro 1.100,57=) |
Lit.1.420.000= (euro 733,37=) |
Quadri |
Lit.2.204.000= (euro 1.138,27=) |
Lit.1.469.000= (euro 758,67=) |
Nel caso di personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, i valori indicati nella presente tabella saranno riproporzionati sulla base dell’orario di lavoro individuale.
Premio di Funzionamento Macchine Acceleratrici
3. Personale cui si corrisponde il Premio di Funzionamento. Il Premio di Funzionamento Macchine Acceleratrici viene corrisposto a tutti i dipendenti subordinati della Società, con l’esclusione del personale di qualifica dirigenziale, in organico alla data di erogazione dello stesso.
4. Definizione. Il Premio di Funzionamento Macchine Acceleratrici sarà annualmente riconosciuto sulla base del parametro valutativo PF così definito:
PF = Tm/Tmst
di cui:
5. PFmin=0,900000 costituisce il raggiungimento dell’obiettivo minimo, PFmax=0,950000 costituisce il raggiungimento dell’obiettivo massimo.
6. Ai fini del calcolo del parametro PF, la Società comunicherà annualmente, nel corso di apposito incontro da tenersi tra le parti entro il mese di dicembre, il valore di Tmst.
7. Al raggiungimento o superamento del valore massimo del parametro PF (PFmax=0,950000), la Società corrisponderà al personale di cui al precedente punto 3, un importo pari al 100% di quanto previsto nella Tabella A, con le modalità di cui al successivo punto 12.
8. Al raggiungimento del valore minimo del parametro PF (PFmin=0,900000), sarà corrisposto un importo pari all’85% di quanto previsto nella Tabella A.
9. Nel caso in cui PF risulti compreso tra 0,900000 e 0,950000, il Premio di Funzionamento Macchine Acceleratrici sarà proporzionalmente riconosciuto secondo i parametri indicati nella tabella dell’allegato n.6.
10. Al mancato raggiungimento del valore minimo del parametro PFmin non sarà corrisposto il Premio di Funzionamento Macchine Acceleratrici.
11. Verifica e monitoraggio. La Società comunicherà alle Rappresentanze Sindacali Unitarie aziendali, entro il mese di aprile successivo l’anno di competenza, i valori registrati di Tm ed il conseguente risultato di PF.
Alla fine di ogni run, la Società trasmetterà alle Rappresentanze Sindacali Unitarie aziendali le statistiche riassuntive relative l’andamento dello stesso.
Su richiesta di una delle parti, sarà possibile verificare semestralmente i valori dei parametri posti a base del premio.
Qualora l’attività delle macchine risulti particolarmente anomala, a seguito di eventi non riconducibili all’operato del personale, e tale da modificare i valori dei parametri PFmin - PFmax, questi saranno rivisti ed eventualmente ridefiniti in un apposito incontro tra la Società e le Rappresentanze Sindacali Unitarie aziendali.
12. Presenza in servizio. Il Premio di Funzionamento è erogato proporzionalmente al periodo di presenza in servizio. Tale presenza è espressa in dodicesimi di anno, considerando le frazioni di mese superiori ai quindici giorni come mesi interi, al netto di eventuali periodi di prova.
Al solo fine della determinazione della presenza di cui sopra, sono ad essa equiparate le assenze per: malattia, ricovero ospedaliero, infortunio sul lavoro riconosciuto ed assistito dall'INAIL, astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio, permessi sindacali retribuiti, festività, ferie, permessi annui retribuiti (P.A.R.), conto ore, permessi per recupero.
Convenzionalmente viene stabilito che la giornata lavorativa è computata in otto ore giornaliere, nell’ambito di un orario medio settimanale di 40 ore distribuito in cinque giornate lavorative.
Premio di Partecipazione
13. Personale cui si eroga il Premio di Partecipazione. Il Premio di Partecipazione è erogato a tutti i dipendenti subordinati della Società, con l’esclusione del personale di qualifica dirigenziale, in rapporto all’attività lavorativa effettivamente svolta nell’anno di competenza.
14. Presenza in servizio. Il Premio di Partecipazione è riconosciuto proporzionalmente alla presenza in servizio. Tale presenza è espressa in dodicesimi di anno, considerando le frazioni di mese superiori ai quindici giorni come mesi interi, al netto dei periodi di prova.
Al fine della determinazione della presenza di cui sopra sono ad essa equiparate le eventuali assenze per: malattia, ricovero ospedaliero, infortunio sul lavoro riconosciuto ed assistito dall'INAIL, astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio, permessi sindacali retribuiti, festività, ferie, permessi annui retribuiti (P.A.R.), conto ore, permessi per recupero.
15. Ore lavorabili. Fatto salvo quanto computato al precedente punto 14, ai fini della determinazione dei valori di cui alla Tabella A) sono prese in considerazione le ore lavorabili e quelle lavorate annualmente.
Le ore lavorabili sono così individuate: alle giornate di calendario si detraggono i sabati, le domeniche, le festività infrasettimanali, 160 ore di ferie, i permessi annui retribuiti pari a ore 104.
Convenzionalmente viene stabilito che la giornata lavorativa è di 8 ore giornaliere, nell’ambito di un orario medio settimanale di 40 ore distribuito in cinque giornate lavorative.
16. Calcolo del Premio di Partecipazione. Il valore del Premio di Partecipazione, di cui alla tabella A), è riferito alla presenza in servizio di ogni singolo dipendente pari a 12 mesi, e ad un tasso d’assenza non superiore a 40 ore rispetto le ore lavorabili annue.
17. Ai fini del computo di cui al precedente punto 16. non incidono nella riduzione delle ore lavorabili le assenze per: donazione sangue, permessi sindacali retribuiti, astensione obbligatoria per maternità e puerperio, infortunio sul lavoro riconosciuto ed assistito dall'INAIL, ricoveri ospedalieri, festività, ferie, permessi annui retribuiti (P.A.R.), conto ore, permessi per recupero, altri permessi retribuiti stabiliti da norme di legge o contrattazioni collettive di primo o secondo livello.
18. Per ogni ora di mancata presenza superiore alle 40 ore, il Premio di Partecipazione sarà ridotto in ragione di un importo orario lordo il cui valore è indicato nella seguente tabella B):
RIDUZIONE ORARIA PREMIO DI PARTECIPAZIONE (Tabella B)
CATEGORIA |
IMPORTO ORARIO LORDO |
1a categoria |
Lit.1.000= (euro 0,52=) |
2a categoria |
Lit.1.100= (euro 0,57=) |
3a categoria |
Lit. 1.150= (euro 0,59=) |
4a categoria |
Lit. 1.200= (euro 0,62=) |
5a categoria |
Lit. 1.300= (euro 0,67=) |
5a categoria – livello Superiore |
Lit. 1.400= (euro 0,72=) |
6a categoria |
Lit. 1.450= (euro 0,75=) |
7a categoria |
Lit. 1.600= (euro 0,83=) |
Quadri |
Lit. 1.700= (euro 0,88=) |
Con specifico riferimento alle assenze per malattia, la riduzione oraria è applicata fino ad un massimo di 120 ore annue. In tale contesto è altresì stabilito che le ore di malattia cadenti nelle giornate non lavorative, domenicali e festive infrasettimanali, non incidono nella riduzione sopra citata.
Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, i valori di calcolo di cui alla precedente tabella B) saranno riproporzionati sulla base dell’orario di lavoro individuale.
19. Ai dipendenti non in organico alla data dell’erogazione del Premio di Risultato, i quali abbiano maturato il diritto al riconoscimento del Premio di Partecipazione, l’importo di quest’ultimo sarà corrisposto unitamente alle competenze di fine rapporto.
Disposizioni generali
20. Le parti riconoscono di aver dato applicazione a quanto indicato nell’art. 9 Disciplina Generale – Sez. terza del vigente CCNL 8 giugno 1999, in particolare e con specifico riferimento alla variabilità del premio ed alla sua correlazione con gli obiettivi concordati.
21. Per la natura stessa del Premio di Risultato, il suo importo è ad ogni titolo ed effetto onnicomprensivo e, dunque, non costituisce base di computo né ha incidenza su nessun altro istituto (t.f.r. compreso), avendone le parti tenuto conto nella sua determinazione.
22. Il Premio di Risultato, ove spettante, sarà erogato con la retribuzione del mese di giugno dell’anno successivo a quello di competenza. I valori indicati nelle Tabelle A) e B) attengono l’inquadramento di ogni singolo dipendente riferito al mese precedente la data di erogazione del Premio medesimo.
23. Tutti gli importi indicati nel presente articolo sono da ritenersi al lordo delle trattenute fiscali e previdenziali a carico del lavoratore. (Rinnovo parte economica del C.I.A. accordo dd. 11/06/2001)
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