Orario di lavoro – Flessibilità – Elasticità – Ferie – Permessi - Assenze


Art. 4 - Orario di lavoro del personale addetto ad attività amministrative e tecniche
Art. 5 - Orario di lavoro del personale impegnato in attività di ricerca
Art. 6 - Riduzione dell’orario di lavoro
Art. 7 - Ferie
Art. 8 - Permessi individuali retribuiti
Art. 9 - Permessi per malattia
Art. 10 -Permessi per visite mediche e/o prestazioni ambulatoriali
Art. 11 -Permessi per malattia del bambino
Art. 12 -Permessi per lutto
Art. 13 -Lavoro a tempo parziale
Art. 14 -Aspettativa per motivi di studio e/o aggiornamento professionale
Art. 15 -Gruppo di lavoro ‘Pari opportunità’

Art. 4

Orario di lavoro del personale addetto ad attività amministrative e tecniche

1. Orario di lavoro. L'orario di lavoro ordinario per il personale addetto ad attività amministrative e tecniche, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 5, Disciplina Generale – Sezione Terza del vigente CCNL (accordo dd. 01/03/2000) e dall’articolo 6 del presente Contratto Integrativo, è stabilito in 39 ore settimanali con media mensile. Esso è articolato su 5 giorni lavorativi - dal lunedì al venerdì – ed è distribuito in due periodi giornalieri - uno al mattino e uno al pomeriggio.

2. L'orario di lavoro di cui sopra è così disciplinato:

  • è incluso tra le ore 08.00 e le ore 20.00;

  • stabilisce due "fasce di presenza contemporanea":

  • dalle ore 10.00 alle ore 12.30;

  • dalle ore 14.00 alle ore 16.30;

  • prevede un intervallo non inferiore a 45' e non superiore a 90’, tra le ore 12.30 e le ore 14.00, da utilizzare per il recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto.

3. Si intendono incluse nell’orario di lavoro anche le eventuali prestazioni lavorative effettuate in giornate e/o fasce orarie diverse da quelle indicate ai precedenti punti e svolte nell’ambito del servizio di reperibilità secondo le modalità disciplinate nel successivo art. 17.

4. Flessibilità individuale. Fermo restando quanto disciplinato dai comma precedenti, viene consentito al personale di determinare il proprio orario di ingresso e di uscita di ciascun periodo di lavoro giornaliero. La presenza dovrà comunque tenere conto ed essere correlata alle esigenze operative delle strutture organizzative societarie cui il personale afferisce secondo criteri e modalità stabiliti dai rispettivi Responsabili.

L’orario di lavoro complessivamente effettuato da ciascun dipendente verrà conteggiato mensilmente.

5. In sede di rilevazione mensile:

a) per quanto concerne il personale con la qualifica di Quadro e quello inquadrato nella VIII e VII categoria:

  • il numero complessivo di ore effettuate in meno rispetto a quanto previsto dal precedente punto 1 non dovrà superare le 20 ore;
  • il numero complessivo di ore effettuate in più rispetto a quanto previsto dal precedente punto 1 non dovrà superare le 40 ore. Alla verifica mensile le ore eccedenti il presente limite non sono considerate in alcun modo prestazione lavorativa;

b) per quanto concerne il restante personale:

  • il numero complessivo di ore effettuate in meno rispetto a quanto previsto dal precedente punto 1 non dovrà superare le 10 ore;
  • il numero complessivo di ore effettuate in più rispetto a quanto previsto dal precedente punto 1 non dovrà superare le 20 ore. Alla verifica mensile, le ore eccedenti il presente limite non sono considerate in alcun modo prestazione lavorativa. (accordo dd. 12/07/1999)

6. Recuperi. Le ore effettuate in eccedenza, rispetto all'orario settimanale con media mensile stabilito dal presente Contratto Integrativo Aziendale, potranno essere recuperate anche durante la fase di presenza contemporanea. Tali recuperi, che saranno possibili anche per giornate intere, dovranno essere preventivamente autorizzati dai rispettivi Responsabili di Settore. (accordo dd. 12/07/1999)

Al personale che effettui prestazioni lavorative nell'ambito dell'organizzazione del lavoro a turno "Turnazione di Supporto" nelle giornate di sabato, domenica e festivi, viene concessa la facoltà di recuperare tali giornate lavorative assentandosi dal lavoro un' intera giornata per ogni turno effettuato. Ciò, fermo restando il rispetto delle trentanove ore settimanali con media mensile stabilite quale orario di lavoro. Tali assenze, la cui allocazione dovrà avvenire nell'ambito del mese in cui è stata effettuata la prestazione lavorativa a turnazione, e che saranno preventivamente concordate con i propri Responsabili di Settore, richiedono l' utilizzo di otto ore di recupero. (accordo dd. 16/12/1998)

7. Controllo dell’orario di lavoro. L’osservanza dell’orario di lavoro sarà documentata attraverso un sistema di Rilevazione Automatizzata delle Presenze (R.A.P.) che dovrà essere utilizzato ad ogni ingresso e uscita dalla sede della struttura, ad eccezione degli intervalli per il recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto effettuati all'interno della sede. In quest’ultima ipotesi la durata della pausa sarà automaticamente determinata in 45’ e dedotta dal tempo di permanenza in sede semprechè non si usufruisca di una pausa di durata superiore, e comunque non eccedente i 90’, nel qual caso dovrà comunque essere utilizzata la R.A.P..

DICHIARAZIONE DELLE PARTI

Laddove l’organizzazione del lavoro di particolari strutture organizzative determinasse una strutturale e non saltuaria impossibilità di ricorrere all’istituto della flessibilità, su richiesta di una delle parti, si darà luogo ad un apposito incontro, per un esame congiunto delle cause e per valutare gli interventi possibili.

DICHIARAZIONE DELLE PARTI

Laddove le richieste di recupero delle ore all’interno delle fasce di presenza contemporanea assumano un carattere generalizzato e non sporadico, comportando altresì difficoltà all’operatività della struttura organizzativa societaria, su richiesta di una delle parti, si darà luogo ad un apposito incontro, per un esame congiunto della situazione e per valutare gli interventi possibili.

 

Art. 5

Orario di lavoro del personale impegnato in attività di ricerca

1. Orario di lavoro. L'orario di lavoro ordinario per il personale impegnato in attività di ricerca, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 5, Disciplina Generale – Sezione Terza del vigente CCNL (accordo dd. 01/03/2000) e dall’articolo 6 del presente Contratto Integrativo, è stabilito in 39 ore settimanali con media mensile.

2. Tale personale ha l’autonoma determinazione del proprio tempo di lavoro nel rispetto delle seguenti indicazioni:

  • orario di lavoro giornaliero incluso tra le ore 00.00 e le ore 24.00;

  • divieto di lavoro continuato 7 giorni su 7 (R.D. 692/1923 convertito nella L. 473/1925);
  • obbligo di un intervallo per il recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto dopo 6 ore di lavoro continuato;
  • obbligo di 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore (Accordo Confindustria – CGIL/CISL/UIL 12.11.1997);
  • non viene richiesta la prestazione lavorativa nelle giornate domenicali.

3. Si intendono incluse nell’orario di lavoro anche le eventuali prestazioni lavorative effettuate in giornate diverse da quelle indicate ai precedenti punti e svolte nell’ambito del servizio di reperibilità secondo le modalità disciplinate nel successivo art. 17.

4. Flessibilità individuale. Fermo restando il rispetto di quanto indicato ai comma precedenti, viene consentito al personale di determinare il proprio orario di ingresso e di uscita di ciascun periodo giornaliero. La presenza dovrà comunque tenere conto ed essere correlata alla propria attività di ricerca, agli incarichi affidatigli ed alle esigenze operative delle strutture organizzative societarie cui il personale afferisce secondo criteri e modalità stabiliti dai rispettivi Responsabili.

L’orario di lavoro complessivamente effettuato da ciascun dipendente verrà conteggiato mensilmente.

In sede di rilevazione mensile il numero complessivo di ore effettuate in meno non dovrà mai superare le 20 ore.

5. Recuperi. Il recupero delle eventuali ore in eccesso rispetto a quelle stabilite nel comma 1 del presente articolo, che comportino la previsione di un’assenza per un’intera giornata, devono essere preventivamente autorizzate dai rispettivi Responsabili.

6. Controllo dell’orario di lavoro. L’osservanza dell’orario di lavoro sarà documentata attraverso un sistema di Rilevazione Automatizzata delle Presenze (R.A.P.) che dovrà essere utilizzato ad ogni ingresso e uscita dalla sede della struttura, ad eccezione degli intervalli per il recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto effettuati all'interno della sede. In quest’ultima ipotesi la durata della pausa verrà automaticamente determinata in 45’ e dedotta dal tempo di permanenza in sede semprechè non si usufruisca di una pausa di durata superiore, e non eccedente i 90’, nel qual caso dovrà comunque essere utilizzata la R.A.P.. Ad esclusione del sabato, qualora l’intervallo venga prescelto in una fascia oraria nella quale non sia disponibile il servizio di mensa, il dipendente non avrà diritto ad alcuna indennità sostitutiva.

7. Indennità sostitutiva mensa. Al personale di cui al presente articolo che effettui prestazioni lavorative non turnistiche nelle giornate di sabato superiori alle sei ore continuate, sarà corrisposta un’indennità di mancata mensa pari a Lire 10.000.= lorde; ciò fino a quando non sarà individuata e concordata una soluzione alternativa.

DICHIARAZIONE DELLE PARTI

La Società provvederà ad informare le Rappresentanze Sindacali Unitarie aziendali del personale al quale sarà applicato l’orario di lavoro di cui al presente articolo.

 

Art. 6

Riduzione dell’orario di lavoro

1. Fermo restando i Permessi Annui Retribuiti già riconosciuti a titolo di riduzione d'orario, a parziale deroga di quanto previsto dal punto 4. lettera C), paragrafo 3, 2° comma del Protocollo d'Intesa 8 giugno 1999, le parti convengono di utilizzare collettivamente e complessivamente cinquantadue ore di Permessi Annui Retribuiti nell'arco dell'anno, in modo da giungere ad un orario settimanale effettivo con media mensile pari a trentanove ore.

2. L'eventuale allocazione collettiva dei rimanenti Permessi Annui Retribuiti sarà discussa in apposito incontro tra le parti da tenersi nel mese di novembre dell'anno antecedente a quello di riferimento, tenendo conto del calendario di funzionamento del Laboratorio. (accordo dd. 21/12/1999)

Art. 7

Ferie

1. Le ferie possono essere fruite con un minimo di 4 ore o multipli delle stesse.

2. Rimane stabilito che:

  • l’assenza per una singola giornata di ferie richiede l’utilizzo di 8 ore;
  • l’assenza per l’intera mattina o pomeriggio di ferie richiede l’utilizzo di 4 ore;
  • l’assenza per un’intera settimana di ferie richiede l’utilizzo di 40 ore. (accordo dd. 10/06/1999)

3. La richiesta delle ferie deve essere formulata in tempo utile per consentire al responsabile della struttura operativa di riferimento l’adozione delle misure organizzative necessarie.

4. Con decorrenza 01/07/1999 le ore di saldo ferie non riconducibili a "modulo 4" saranno riconosciute quali permessi retribuiti a singole ore e, quindi, saranno cumulate nel monte ore di cui al punto 1, art. 8, Capo III del Contratto Integrativo Aziendale dd. 12/10/1998. (accordo dd. 25/06/1999)

5. Le eventuali frazioni d'ora di ferie dei dipendenti a tempo indeterminato sono annualmente monetizzate all'atto della liquidazione dell'indennità sostitutiva di mancato godimento delle ferie stesse.(accordo dd.13/06/2000)

 

Art. 8

Permessi annui retribuiti

1. I Permessi Annui Retribuiti in cui al presente articolo sono comprensivi di quanto stabilito dalla legge 5 marzo 1977 n.54 nonchè dei permessi retribuiti non fruiti collettivamente.

2. I P.A.R. non collettivamente allocati potranno essere utilizzati con le seguenti modalità:

  • sedici ore ad ore singole o multipli delle stesse;
  • la rimanenza, a pacchetti di quattro ore o multipli delle stesse.

3. La richiesta di utilizzo dei P.A.R. deve essere formulata in tempo utile onde consentire al Responsabile della struttura operativa di riferimento l'adozione delle necessarie misure organizzative.

4. Per quanto non precisato nel presente articolo valgono le disposizioni di cui al punto 4, lettera C), paragrafo 3. del Protocollo d'Intesa 8 giugno 1999.

5. I permessi individuali ex legge 5 marzo 1977 n. 54, relativi all'anno 1999, non utilizzati entro il 31/12/1999, dovranno essere fruiti entro il 31 marzo 2000.(accordo dd. 21/12/1999)

 

Art. 9

Permessi per malattia

1. A parziale modifica di quanto disciplinato dagli artt. 19, Disciplina Speciale – Parte prima e 14, Disciplina Speciale - Parte Terza del CCNL vigente (accordo dd.01/03/2000) , le parti concordano quanto segue:

  • in caso di evento morboso di una sola giornata, il dipendente ha facoltà di presentare una autocertificazione attestante la motivazione dell’assenza;
  • l’autocertificazione deve essere fatta pervenire al Servizio Organizzazione e Gestione del Personale entro e non oltre la prima giornata lavorativa successiva all’assenza;
  • tale la facoltà è limitata a 4 eventi morbosi nell’arco dell’anno solare;
  • in caso di malattia di durata superiore ad un giorno, il relativo certificato del medico di base dovrà coprire anche il primo giorno di assenza ed essere trasmesso al Servizio Organizzazione e Gestione del Personale entro due giorni dall’inizio della assenza stessa.

 

Art. 10

Permessi per visite mediche e/o prestazioni ambulatoriali

1. In caso di assenza dovuta a visite mediche e/o prestazioni ambulatoriali, la Società riconosce permessi retribuiti fino ad un massimo di 4 ore giornaliere e 24 ore complessive annue non cumulabili, proporzionate all’orario di lavoro individuale.

2. In tali circostanze il dipendente, oltre a compilare preventivamente l’apposita modulistica, deve successivamente far pervenire al Servizio Organizzazione e Gestione del Personale un’attestazione giustificativa dell’assenza rilasciata dal medico e/o dalla struttura sanitaria.

DICHIARAZIONE DELLA SINCROTRONE TRIESTE

La Società prenderà in considerazione la situazione dei dipendenti che, dovendo ricorrere a cure e/o terapie conseguenti a malattie ed infortuni di particolare gravità, si trovino ad avere necessità di utilizzare un monte ore complessivo per visite mediche e/o prestazioni ambulatoriali superiore a quello stabilito dal presente Contratto Integrativo.

 

Art. 11

Permessi per malattie del bambino

1. In aggiunta a quanto stabilito dall’art. 7, comma 2, della Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, relativamente alle assenze della lavoratrice madre per le malattie del bambino di età inferiore agli anni tre, la Sincrotrone Trieste provvederà a retribuire le dette assenze nel limite massimo di 16 ore annue non cumulabili, proporzionate all’orario individuale di lavoro.

Tali permessi si intendono fruibili anche ad ore.(accordo dd. 25/06/1999)

2. Al fine di poter fruire del predetto monte ore la lavoratrice madre, anche adottiva o affidataria e il padre lavoratore, in alternativa alla madre, o, in via esclusiva, se solo affidatario, dovrà far pervenire con le consuete modalità il certificato medico del bambino ed una dichiarazione da parte dell’altro genitore di rinuncia alla fruizione dei permessi stessi.

3. Si sottolinea che la malattia del bambino non coincide con il concetto di malattia comune, pertanto sono inclusi nel periodo di malattia anche i periodi di convalescenza, mentre sono esclusi i casi di malattia cronica.

 

Art. 12

Permessi per lutto

1. In circostanze di lutto per la perdita del coniuge o di un familiare fino al 2° grado di parentela, la Società riconoscerà al dipendente tre giorni di permesso retribuito.

2. Le modalità di fruizioni sono le seguenti:

  • il dipendente dovrà far pervenire al Servizio Organizzazione e Gestione del Personale, anche successivamente, una autocertificazione indicante il grado di parentela del defunto, la data del decesso e quella di svolgimento delle esequie;
  • il permesso potrà essere fruito nell’arco di tempo che va dal giorno antecedente a quello immediatamente successivo il funerale.

 

Art. 13

Lavoro a tempo parziale

1. Requisiti di accesso. Fermo restando quanto disposto in materia dal CCNL vigente e dalle norme di legge, la Società accoglierà le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale formulate dai dipendenti, solo qualora le stesse risultino compatibili con le proprie esigenze tecniche ed organizzative.

2. La percentuale di domande accoglibili non potrà comunque superare il limite massimo del cinque per cento del personale dipendente non dirigente a tempo indeterminato in organico alla data del 31 dicembre di ogni anno.

3. La Società si riserva di prendere in considerazione le domande che eccedano il limite massimo stabilito al precedente comma 2.

4. Nel valutare le domande di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, la Società, fermo restando quanto stabilito ai comma 1 del presente articolo, adotterà i seguenti criteri di priorità:

  • assistenza a figli handicappati, figli fino a quattro anni, anziani, malati cronici;
  • documentati motivi di salute del richiedente;
  • motivi di studio o volontariato;

  • data di presentazione della domanda.

5. Distribuzione dell’orario a tempo parziale. A richiesta del lavoratore e compatibilmente con le esigenze aziendali, potranno essere accordate forme di orario part-time orizzontale, verticale e misto con un minimo di 20 ore ed un massimo di 30 ore su base settimanale.

Al personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale, su richiesta dell'interessato/a, viene concessa la facoltà di usufruire di una flessibilità rispetto l'orario di lavoro giornaliero convenuto nel contratto di trasformazione di rapporto di lavoro. Tale flessibilità è stabilita in un massimo di un'ora dall'orario di ingresso e di uscita contrattualmente definito. La richiesta di fruizione del regime di flessibilità dovrà essere formulata dall'interessato contestualmente a quella di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, o di proroga dello stesso. Viene data facoltà al personale dipendente, che già fruisce di un rapporto di lavoro a tempo parziale, di richiedere la modificazione di tale rapporto contrattuale introducendo il regime di flessibilità sopra indicato. (accordo dd. 12/01/1999)

Al personale dipendente impegnato in attività di ricerca con rapporto di lavoro a tempo parziale, su richiesta dell'interessato/a, salvo quanto disciplinato successivamente, è concessa la facoltà di determinare il proprio orario d'ingresso e d'uscita dal lavoro di ciascun periodo giornaliero. Tale facoltà dovrà essere rispettosa dell'orario di lavoro settimanale pattuito nel contratto di trasformazione a tempo parziale, nonchè delle indicazioni stabilite dal punto 2., punto 6. e punto 7., art.5, Capo II del C.I.A.. La presenza giornaliera sul lavoro, nell'ambito del contratto di lavoro a part-time, dovrà in ogni caso tenere conto ed essere correlata all'attività di ricerca, agli incarichi affidati, alle esigenze operative delle strutture organizzative societarie cui il personale afferisce, ciò secondo criteri e modalità stabiliti dai rispettivi Responsabili. Le eventuali ore di presenza presso le strutture societarie effettuate in eccesso rispetto a quelle contrattualmente previste s'intendono fatte per libera scelta e, pertanto, non sono retribuite sotto alcuna forma, nè sono soggette a recupero. (accordo dd. 19/08/1999)

6. Durata. Gli accordi individuali in accoglimento della richiesta di prestazione lavorativa con orario a tempo parziale non si intendono a tempo indeterminato e pertanto verrà di volta in volta definita la durata degli stessi.

7. L’eventuale richiesta di proroga del regime a tempo parziale dovrà essere formulata dal personale interessato con almeno tre mesi di anticipo rispetto alla data di scadenza.

8. La Società comunicherà l’accoglimento o meno della richiesta di cui al punto precedente con almeno un mese di anticipo rispetto alla data di scadenza.

9. Qualora il lavoratore, ritenuto di aver esaurito le esigenze per le quali aveva richiesto la trasformazione del rapporto a tempo parziale, formuli la richiesta di tornare a svolgere la propria prestazione a tempo pieno anticipatamente rispetto a quanto pattuito nell’accordo individuale, la Società potrà accogliere tale richiesta compatibilmente con la possibilità di un suo utilizzo a tempo pieno nella struttura organizzativa di provenienza ed eventualmente concordandone i tempi.

10. Qualora la partecipazione a corsi e attività di formazione richieda una presenza eccedente l’orario previsto per il part-time, l’eccedenza verrà retribuita come lavoro supplementare.

11. La Società provvederà ad informare le Rappresentanze Sindacali Unitarie aziendali nell’ipotesi di mancato accoglimento delle richieste di trasformazione o di proroga del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, comunicando altresì le motivazioni della decisione.

 

 

 

Art. 14

Aspettativa per motivi di studio e/o aggiornamento professionale

1. Fermo restando quanto disciplinato in materia di aspettativa e permessi dall’art. 29, Disciplina Generale – Sezione Terza del vigente CCNL (accordo dd.01/03/2000) , la Società, compatibilmente con le proprie esigenze tecnico-organizzative, si riserva di accogliere richieste di aspettativa non retribuita, presentate dal personale con anzianità aziendale di almeno 5 anni, per motivi di studio e/o aggiornamento professionale.

2. L’aspettativa di cui sopra non potrà comunque superare i 12 mesi complessivi in costanza di rapporto di lavoro.

3. Dell’aspettativa disciplinata dal presente articolo non potrà usufruire contemporaneamente un numero di dipendenti superiore al 2% del personale dipendente, non dirigente, a tempo indeterminato in organico alla data del 31 dicembre di ogni anno.

4. Durante tale periodo non decorrerà la anzianità di servizio per alcun istituto.

5. I periodi di aspettativa di cui al comma 1 non si cumulano con le assenze per malattia o infortunio previste dagli artt.19, Disciplina Speciale – Parte Prima e 14, Disciplina Speciale – Parte Terza del CCNL vigente. (accordo dd. 01/03/2000)

 

Art. 15

Gruppo di Lavoro Pari Opportunità

1. La Società è disponibile ad affrontare le tematiche proprie della Legge 10 aprile 1991, n. 125 e a valutare eventuali proposte migliorative riferite ai principi di cui alla citata legge.

2. A tale scopo mette a disposizione 60 ore complessive annue di permessi retribuiti, non cumulabili e rinnovabili di anno in anno, da utilizzarsi da parte di un massimo di tre dipendenti facenti parte di un Gruppo di Lavoro sulle Pari Opportunità.

3. I nominativi dei componenti tale Gruppo di Lavoro e le eventuali successive modifiche alla sua composizione saranno comunicati dalla Società alle Rappresentanze Sindacali Unitarie aziendali.

4. I permessi retribuiti disciplinati dal presente articolo, che potranno essere fruiti in misura non superiore a 2 ore giornaliere e 6 ore mensili pro-capite, dovranno essere compatibili con il regolare svolgimento delle attività delle unità organizzative cui i dipendenti partecipanti afferiscono e saranno comunicati al servizio Organizzazione e Gestione del Personale almeno due giorni prima della loro effettuazione.

5. Alle riunioni svolte a livello aziendale potrà partecipare il Consigliere di Parità previa comunicazione alla Società.

6. Con periodicità annuale e su richiesta di una delle parti contraenti, si darà luogo ad un apposito incontro per esaminare le eventuali proposte elaborate dal Gruppo di Lavoro sulle Pari Opportunità.

 

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