Servizio di reperibilità


1. Le parti concordano sulla necessità di istituire un servizio di reperibilità consistente nella possibilità di richiedere l'attività lavorativa in sede, su chiamata, per effettuare eventuali interventi urgenti e non preventivabili dopo il normale orario di lavoro giornaliero, durante le giornate non lavorative e nei giorni domenicali e festivi.

2. Il ricorso a tale istituto, che non è disciplinato dal vigente CCNL, non va considerato un elemento strutturale dell’organizzazione del lavoro del Laboratorio bensì uno strumento cui fare ricorso in particolari periodi e/o per determinate finalità quali garantire la tutela e la piena efficienza degli impianti, la salvaguardia dell’incolumità del personale e di tutti gli utilizzatori del Laboratorio, nonché la continuità dei servizi in modo da risolvere con prontezza ed efficacia le situazioni di emergenza conseguenti sia a fattori "endoaziendali" che "esterni".

3. Il servizio di reperibilità verrà espletato, di volta in volta, da non più di un dipendente afferente alle strutture operative societarie individuate nell’allegato n. 5, che costituisce parte integrante del presente Contratto Integrativo. La Società provvederà ad informare preventivamente le Rappresentanze Sindacali Unitarie aziendali qualora esigenze organizzative richiedessero modifiche, anche temporanee, dell’elenco sopra citato ed ad illustrare le motivazioni del provvedimento.

4. Il ricorso al servizio di reperibilità e la sua organizzazione, in coerenza con gli obiettivi e le finalità precedentemente enunciati, verranno stabiliti dai Responsabili di Settore tenuto conto delle specificità organizzative della struttura operativa interessata.

5. Il calendario del servizio di reperibilità viene convenzionalmente suddiviso in turni di reperibilità (TR) ognuno dei quali costituito da un pacchetto di almeno 8 ore continuative. Per ogni dipendente l'impegno mensile non potrà superare il numero di 12 TR che troveranno allocazione in un arco temporale non superiore al cinquanta per cento del mese e comunque assegnati in maniera tale da prevedere, per ciascun dipendente, un impegno non superiore ad un sabato e/o domenica consecutivi.

I TR potranno essere effettuati:

a) dalla fine dell’orario di lavoro all’inizio di quello del giorno lavorativo immediatamente successivo (es.: giornate feriali infrasettimanali);

  1. dalle ore 24.00 di un giorno non lavorativo all’inizio dell’orario di lavoro del giorno lavorativo immediatamente successivo (es.: lunedì);
  2. dalle ore 00.00 alle 24.00 delle giornate festive e/o non lavorative per un totale di 3 TR consecutivi ed indivisibili ciascuna (es.: sabato, domenica e festivi infrasettimanali).

Ai 12 TR possono essere aggiunte le ore che vanno dalla fine di una giornata lavorativa alle ore 00.00 della giornata non lavorativa o festiva immediatamente adiacente nella quale sia già prevista una prestazione di reperibilità, per una durata pari a non meno di mezzo TR (es.: venerdì pomeriggio).

Nel caso di una festività infrasettimanale il numero massimo di TR non potrà essere superiore a 14.

6. Viene fatta salva la possibilità di derogare a quanto stabilito nel precedente punto 5 a fronte della dichiarata disponibilità del dipendente e della quale verranno informate le Rappresentanze Sindacali Unitarie aziendali.

7. La Società si riserva di prendere in considerazione formali richieste di temporaneo esonero dal servizio di reperibilità qualora le stesse siano suffragate da oggettivi motivi di necessità e siano compatibili con la possibilità di sostituzione dell'interessato.

8. Nell'arco della stessa giornata la somma tra la prevista prestazione lavorativa giornaliera e l'intervento di reperibilità non potrà superare le tredici ore continuative. In tale ipotesi il lavoratore verrà esentato dal servizio di reperibilità nelle rimanenti ore della giornata.

9. Per agevolare l'espletamento dell'incarico verrà assegnato al dipendente un teledrin, del quale egli risponderà alla Società in caso di smarrimento e che dovrà essere restituito se richiesto. In caso di impossibilità a coprire il servizio di reperibilità assegnato il lavoratore dovrà informare con sollecitudine il proprio responsabile di Settore per permettere la sostituzione con un collega.

10. Indennità di reperibilità. Ai lavoratori che prestano servizio di reperibilità verrà riconosciuta un’indennità di reperibilità pari a Lire 4.000.= lorde per ogni ora o frazione della stessa.

11. Fermo restando quanto previsto al precedente punto 5, la durata del servizio di reperibilità sarà stabilita, di volta in volta, dai responsabili di Settore cui afferisce il dipendente incaricato nell’ambito dei massimali sopraindicati.

12. Trattamento economico in caso di intervento telefonico. Nel caso di intervento telefonico la Società riconoscerà un’indennità forfetaria onnicomprensiva pari a lire 10.000 lorde per ogni intervento, non cumulabile con l’indennità prevista al successivo comma 13.

13. Trattamento economico in caso di intervento in sede. Nel caso di intervento che richieda la presenza presso la sede, la Società riconoscerà un’indennità forfetaria onnicomprensiva pari a lire 30.000 lorde per ogni intervento.

14. Tempo di operatività. E' richiesta la presenza in sede entro 45 minuti dalla chiamata per i dipendenti residenti nella provincia di Trieste, entro 60 minuti per quelli residenti nella provincia di Gorizia ed entro 75 minuti per coloro che risiedano in altre località.

15. Qualora l'intervento di reperibilità richieda un'attività inferiore all'ora, sarà riconosciuta convenzionalmente la prestazione di un'ora di lavoro. Analogo criterio verrà adottato per gli interventi di durata superiore all'ora.

16. Ore di intervento. Tutte le ore di effettivo intervento nel caso di prestazione che comporti la presenza presso la sede, compresa l’ora per il viaggio (tra andata e ritorno) convenzionalmente riconosciuta, verranno computate ai fini dell’orario settimanale con media mensile vigente in azienda.

17. Tali ore saranno oggetto di recupero secondo quanto previsto dal comma 6 dell’art. 4 e dal comma 5 dell’art. 5.

18. A parziale deroga di quanto previsto dall’art. 5 e limitatamente alle ore di effettivo intervento effettuate nell’ambito del servizio di reperibilità, in sede di rilevazione mensile il personale addetto ad attività di ricerca potrà far registrare un numero complessivo di ore in eccesso rispetto all’orario previsto che non potrà superare le 10 ore.

19. Viaggio. Verrà riconosciuto:

  • il rimborso degli effettivi chilometri percorsi (secondo i parametri indicati dal regolamento trasferte in vigore in azienda);

  • il rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per il pedaggio autostradale, purché debitamente documentata.

20. Riposo fisiologico. Per quanto concerne il "riposo fisiologico" dei lavoratori che effettuino interventi a seguito di chiamate tra le ore 24.00 e le ore 06.00 nell’ambito del servizio di reperibilità, si stabilisce che l’orario di lavoro al mattino sarà posticipato per un periodo corrispondente alla effettiva durata della prestazione lavorativa (ivi compresa l’ora convenzionalmente riconosciuta per il viaggio), sempre nell’ambito del rispetto dell’orario settimanale con media mensile vigente in azienda. Nel caso in cui l’intervento sia pari o superiore alle sei ore di lavoro effettivamente svolto, il dipendente avrà diritto ad otto ore di recupero.

 

DICHIARAZIONE DELLE PARTI

Le parti stipulanti convengono sulla necessità di contenere il ricorso al servizio di reperibilità.

Laddove il ricorso a tale istituto assumesse carattere di generalizzata rilevante entità, si darà luogo ad un apposito incontro nel corso dell’anno, su richiesta di una delle parti, per un esame congiunto della situazione e per valutare gli interventi possibili.

DICHIARAZIONE DELLE PARTI

Le parti concordano che il servizio di reperibilità sarà oggetto di annuale monitoraggio. Qualora risultasse che la media delle ore di effettivo intervento, compresa l’ora per il viaggio convenzionalmente riconosciuta, dovesse registrare mediamente un valore superiore a cinque, dall’anno successivo le ore eccedenti la sesta ora di intervento, comprensiva dell’ora per il viaggio convenzionalmente riconosciuta, oltre alla normale retribuzione oraria, saranno retribuite con le percentuali di maggiorazione previste per il lavoro straordinario.

DICHIARAZIONE DELLA SINCROTRONE TRIESTE S.C.P.A.

La Sincrotrone Trieste si riserva la facoltà, in casi di necessità e previo consenso dell’interessato, di richiedere l’intervento di reperibilità anche a personale non posto in servizio nel calendario mensile. In tal caso, oltre al trattamento previsto dal presente Contratto Integrativo, verrà riconosciuta, per ogni intervento, un’indennità aggiuntiva di lire 20.000 lorde.

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