Art. 19

Indennità di rischio da radiazioni

1. Al personale classificato "esposto a radiazioni di categoria A" ai sensi del D. Lgs n° 230 del 17.03.1995, è corrisposta un’indennità di rischio da radiazione nella misura unica mensile lorda di lire 50.000 per dodici mensilità.

2. L’individuazione del predetto personale viene effettuata da parte dell’Esperto Qualificato.

 

Art. 20

Indennità

1. Le parti hanno inteso definire le indennità previste nei presente Contratto Integrativo – la cui corresponsione avverrà solamente in relazione alle correlate prestazioni - in senso onnicomprensivo, in quanto in sede di quantificazione si è tenuto conto di ogni incidenza.

2. Pertanto le suddette indennità sono comprensive dell’incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, diretti e/o indiretti quali, a titolo esemplificativo: ferie, festività, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, indennità varie, trattamenti equipollenti, ecc..

3. Le parti hanno inoltre convenuto che gli importi erogati ai titoli di cui al presente Accordo Integrativo, siano esclusi dal calcolo del Trattamento di Fine Rapporto, così come previsto dall’art. 2120 Codice Civile modificato dalla legge 297/82.

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