Art. 18
Mensa
1. Il servizio di mensa societario viene effettuato attraverso il "Ristorante Aziendale’ istituito all’interno dell’Area di Ricerca – Science Park (nelle sue sedi di Basovizza e Padriciano) e sarà fruibile da tutto il personale dipendente la cui prestazione lavorativa risulta essere compatibile con gli orari di funzionamento del servizio stesso.
2. Il buono pasto, nei limiti di un valore di lire 9.000 a carico dell’azienda, viene attribuito per ogni singola giornata lavorativa – dal lunedì al venerdì – in cui il dipendente effettua, in sede, un orario di lavoro superiore alle sei ore, con una pausa non inferiore ai 30 minuti.
3. L’attribuzione del buono pasto non può in alcun modo ed a nessun titolo essere sostituita dalla corresponsione dell’equivalente in denaro.
4. La mancata fruizione dei servizi di cui al presente articolo – ove esistenti – non comporta in ogni caso la corresponsione di compensi sostitutivi.
5. In una prima fase, e per un tempo ragionevolmente correlato alle necessità di sviluppare uno strumento automatizzato di conteggio dei pasti usufruiti, si provvederà a fornire, all’interno della busta paga, un numero di buoni pasto sufficienti a coprire il fabbisogno individuale per il mese successivo, calcolato sul numero delle giornate lavorative. Eventuali accumuli di buoni dovranno essere smaltiti dai dipendenti chiedendo la temporanea sospensione della fornitura stessa.
![]() |