Art. 18
Mensa
1. La Società attua il servizio di mensa aziendale principalmente tramite le strutture di ristorazione istituite, nell’ambito dell’Area Science Park, presso il Sito di Basovizza. Il servizio può essere fruito da tutto il personale dipendente la cui prestazione lavorativa è compatibile con gli orari di funzionamento delle strutture stesse.
2. Ai fini del servizio di cui al punto precedente la Società assegna ai propri dipendenti "buoni-pasto spendibili". Il valore di ogni buono-pasto è di Lit. 9.000= (euro 4,65), ed è a totale carico della Società stessa.
3. Il "buono-pasto spendibile" viene attribuito per ogni singola giornata – da lunedì a venerdì – in cui il dipendente effettua, non in trasferta, una prestazione lavorativa.
4. Il buono-pasto è assegnato ad ogni lavoratore con un orario di riferimento giornaliero maggiore alle 6 ore.
5. Il "buono-pasto spendibile" non può essere sostituito in alcun modo, ed a nessun titolo, con la corresponsione dell’equivalente in denaro.
6. Ogni dipendente è tenuto ad osservare scrupolosamente le disposizioni della società emittente i buoni –pasto che ne regolamentano il loro utilizzo.(Rinnovo parte economica del C.I.A. accordo dd. 11/06/2001)
DICHIARAZIONE DELLE PARTI
L’attivazione del metodo "buono-pasto spendibile" sarà attuata compatibilmente con i tempi tecnici necessari per rendere operativo tale servizio. Definiti gli aspetti normativi e funzionali di ciò la Società informerà le R.S.U. e ne darà ufficialità ai dipendenti. (Rinnovo parte economica del C.I.A. accordo dd. 11/06/2001)
![]() |